STATUTO

STATUTO
Associazione “CambiScena APS”

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni
di attuazione l’Ente senza scopo di lucro denominato: << CambiScena >> che assume la forma
giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Associazione di promozione
sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con
l'acronimo “APS” e diventerà “CambiScena APS”.
Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico.
L’Associazione ha sede legale nel comune di Padova e la durata della stessa è a tempo indeterminato.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, di competenza dell’organo di
amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di depositare nel Runts la relativa
comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la
deliberazione dell’Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a
modificare il presente Statuto.

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)
L'Associazione ha carattere volontario, è libera e non ammette discriminazioni di genere, politiche,
religiose, sociali o razziali.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri Soci e delle proprie Socie, e svolge in via esclusiva o
principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri
Soci, delle proprie Socie, di loro familiari o di terzi:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività,
l'Associazione si propone di:
1. Organizzare, promuovere e produrre spettacoli teatrali (incentrati principalmente ma non
esclusivamente sulla pratica dell'improvvisazione teatrale), musicali e video, ivi compresa la
possibile gestione dei locali adibiti alla rappresentazione degli spettacoli ed alla proiezione di video
a beneficio dei propri Soci, Socie e di tutti gli interessati;
2. Organizzare attività di intrattenimento, comunicazione, formazione, consulenza, didattica e
assistenza nell’ambito del teatro di improvvisazione ma anche di altre forme teatrali e performative,
dell'applicazione del teatro di improvvisazione in ambito aziendale, in particolare allo sviluppo delle
risorse umane e in ambito sociale, ai servizi alla persona; organizzate in proprio o in collaborazione
con enti pubblici e privati (comuni, scuole, aziende, cooperative, altre associazioni, circoli ricreativi
e culturali, ecc.);
3. Organizzare eventi e festival che prevedono partecipazione di realtà omologhe territoriali, nazionali,
e internazionali;
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori o lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci o Socie, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'Associazione potrà partecipare come socio o collaboratore ad altri gruppi o associazioni aventi scopi
analoghi. L’Associazione dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti di esse.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i
limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse
sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto
Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero dei Soci e delle Socie)
Il numero dei Soci e delle Socie è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che
partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei Soci e delle Socie e non prevede il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso o ammessa come Socio o Socia, dovrà presentare al Consiglio Direttivo
una domanda che contenga:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti
telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- una dichiarazione esplicita da cui emerga se il o la richiedente sia un lavoratore o lavoratrice dello
spettacolo;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento
Operativo e gli eventuali altri regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato o all’interessata e annotata, a
cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci e delle Socie.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati o alle interessate.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione
della sua successiva convocazione.
Lo status di Socio o Socia ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.
5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi dei Soci e delle Socie)
I Soci e le Socie hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti o elette negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati o informate sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i
libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al o alla Presidente dell’Associazione.
I Soci e le Socie hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, il Regolamento Operativo e gli eventuali altri Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
(Perdita della qualifica di Socio o Socia)
La qualifica di Socio o Socia, si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
Il Socio o la Socia che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento
Operativo, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure
arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso mediante
deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato o interessata.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio o Socia.
Contro i provvedimenti suddetti il Socio o Socia può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento. Sul ricorso sarà chiamata a decidere l’Assemblea.
Il Socio o Socia, può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio
o Socia. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
Il Socio o Socia, può decadere automaticamente dall’Associazione, senza necessità di alcuna
deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro
i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I Soci e le Socie che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il o la Presidente;
- l’Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutte le persone iscritte nel libro dei Soci e delle Socie, purché in
regola con il pagamento delle quote associative.
Ciascun Socio o Socia ha un voto. Sono ammesse deleghe in un numero massimo di due per persona.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione
mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o sms o
Whatsapp o Telegram o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le
attività associative o con qualsiasi altro mezzo, anche informatico, ritenuto adeguato.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda
convocazione, nonché l'ordine del giorno.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e ogni volta che il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci
o Socie purché in regola con i versamenti delle quote associative.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i o le componenti del Consiglio Direttivo e se previsto il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei
Soci e Socie, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci e
Socie presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie con almeno la presenza della maggioranza assoluta
dei Soci e Socie e con il voto favorevole del 75% delle persone presenti.
L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto
favorevole di almeno ¾ dei votanti.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede
sociale o tramite posta elettronica o mezzi similari.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- deliberare le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste
al raggiungimento delle soglie di legge, entro il mese di aprile di ogni anno;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione dei Soci o delle Socie;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci o delle Socie;
- deliberare l’importo, le modalità e i termini di versamento delle quote sociali;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, inclusi gli atti relativi alla direzione
del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori, delle collaboratrici, dei
professionisti e delle professioniste di cui si avvale l'Associazione;
- redigere e approvare i Regolamenti Amministrativi, il Regolamento Operativo e le proposte di
modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la facoltà di nominare, tra i Soci e Socie esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di
particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è eletto, insieme al o alla Presidente, dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto
da 5 membri, ivi compreso il o la Presidente che ne è membro di diritto, con possibilità di essere rieletti
o rielette. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un o una vice Presidente, un Tesoriere
o una Tesoriera, due Consiglieri o Consigliere.
Gli incarichi dei o delle componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito.
I componenti o le componenti del Consiglio Direttivo sono eletti o elette fra le persone fisiche
associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il o la Presidente o la
maggioranza dei o delle componenti lo riterrà necessario.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo,
la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.
In questo caso il o la Presidente o, in caso di suo impedimento, il o la Vicepresidente o in subordine il
Consigliere più anziano o la Consigliera più anziana, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro
quindici giorni che dovrà tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consiglieri)
Il o la Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il o la Presidente è eletto o eletta dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti.
Il o la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con presente la
maggioranza delle persone iscritte nel libro dei Soci e Socie.
Il o la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di
quest'ultimo alla prima riunione utile.
Il o la Presidente nomina il Segretario o la Segretaria verbalizzante per le Assemblee.
Il o la Vicepresidente sostituisce il o la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta vi sia
impossibilità nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri e registri sociali. Ad esso spetta, altresì provvedere alle
trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e
predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese
verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
Il Tesoriere o la Tesoriera presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione
redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e
contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio
d’esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese
deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere o alla Tesoriera spetta anche la funzione del periodico
controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni
di recupero dei crediti esigibili.
Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere o della
Tesoriera a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca dell’incarico, le
funzioni di competenza siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento,
ovvero a procedere a nuova nomina, da un componente o una componente del Consiglio Direttivo
nominato dal o dalla Presidente o, in caso di impossibilità, dal o dalla Vicepresidente. In caso di
mancata nomina, il o la Presidente se ne assume l’incarico ad interim.

ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I o le componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti o scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno o una dei componenti o delle
componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali
iscritti o iscritte nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti
del monitoraggio svolto dai sindaci.
I o le componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
o alle amministratrici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,
l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri Soci o alle proprie Socie, lavoratori e lavoratrici, collaboratori
e collaboratrici, amministratori e amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni
e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5
CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS, proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art.
7 CTS e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’ Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore
entro il 30 giugno.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.
2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri e Registro)
L’Associazione deve tenere il:
- libro dei Soci e Socie, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari e volontarie, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della
Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello
stesso organo.

ART. 17
(Volontari)
I volontari e volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere
retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari e alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfetario.
Le spese sostenute dai volontari e dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 17 del CTS.
I volontari e le volontarie sono assicurati e assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art.c18 del CTS.
La qualità di volontario o di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18
(Lavoratori o lavoratrici)
L’Associazione può assumere lavoratori o lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci o Socie, solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori o delle lavoratrici impiegati o impiegate nell’attività non può
essere superiore al 50% del numero dei volontari o volontarie o al 5% del numero dei Soci e Socie.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione
imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori o liquidatrici.

ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codiceccivile.