STATUTO

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CAMBISCENA

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Padova, Via Alto Adige, 17, una Associazione Culturale, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata " Associazione Culturale CambiScena ".

Art. 2 - Scopo

L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale ed in particolar modo l'Improvvisazione Teatrale. È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sueattività.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio conl'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data disvolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

  • l'Assemblea generale dei soci
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 giugno) per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo su delega scritta del Presidente. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associatiaventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, destituzione del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il primo consigliere e il secondo consigliere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente e dei 3/5 dei componenti; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causavenga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre alla conoscenza dell'assemblea degli associati;
  5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'assemblea dei soci;
  6. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. - 17 Il bilancio

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, contestualmente alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art. 19 - Il VicepresidenteIl Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Anno sociale

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario decorrerà dalla data di costituzione dell'associazione e avrà termine il 31 dicembre 2010.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da eventuali diritti su opere dell'ingegno o brevetti, da eventuali proprietà immobiliari o altri beni mobili di proprietà dall'Associazione. Il Presidente può deliberare autonomamente per spese o investimenti fino ad un limite di € 1000,00 (mille), per deliberare in merito ad importi superiori è necessaria la convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopisociali.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente di CambiScena. L'arbitrato avrà sede in luogo adeguato, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla legge.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di mancato raggiungimento dei 4/5 dei soci per tre volte, la quarta assemblea straordinaria con ODG lo scioglimento dell'Associazione, sarà regolarmente costituita secondo le modalità dell'assemblea straordinaria. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sociale/Federazione a cui l'associazione delibererà di affiliarsi ed in subordine le norme del Codice Civile.